PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e obiettivi).

      1. Lo Stato promuove iniziative finalizzate alla cura della tossicodipendenza e si impegna a introdurre misure terapeutiche tese a migliorare lo stato di salute del tossicomane, a evitare la morte causata da intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope e la trasmissione dell'infezione da HIV, nonché di altre malattie conseguenti allo scambio promiscuo di siringhe. A tale fine promuove l'istituzione dei centri di sperimentazione di cui all'articolo 2, quali strutture idonee a offrire al tossicodipendente un sostegno fisico, psichico e farmacologico fino al cessare della dipendenza fisica e psichica.

Art. 2.
(Istituzione dei centri di sperimentazione).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti, all'interno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), appositi centri di sperimentazione, di seguito denominati «centri», nei quali operano gruppi socio-sanitari composti da un medico, che ne è responsabile, uno psicologo, un assistente sociale, un infermiere professionale e un educatore.
      2. I gruppi socio-sanitari operanti all'interno dei centri sono composti, ove possibile in relazione alle dotazioni organiche delle strutture interessate, da operatori già impegnati nelle strutture pubbliche, sociali e sanitarie del territorio.
      3. Può fare parte dei gruppi di cui al comma 2 solo chi ne fa espressa richiesta.
      4. L'orario di lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, deve consentire

 

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l'apertura dei centri tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle ore 24.

Art. 3.
(Condizioni per l'accesso ai centri).

      1. Possono accedere ai centri i soggetti tossicodipendenti che risiedono nel territorio del comune ove ha sede il centro e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

          a) accertato stato di tossicodipendenza;

          b) precedenti rapporti con il SERT;

          c) fallimento di uno o più programmi di disintossicazione;

          d) patologia correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

          e) ripetute carcerazioni dovute a reati connessi allo stato di tossicodipendenza.

      2. L'accertamento dello stato di tossicodipendenza di un soggetto è effettuato dal personale dei centri attraverso la raccolta dei dati anamnestici, l'effettuazione dell'esame clinico e di colloqui con lo psicologo e l'assistente sociale nonché mediante la ricerca di oppiacei e di loro metaboliti nei liquidi biologici.

Art. 4.
(Piano di trattamento individuale).

      1. Il piano di trattamento individuale, i cui obiettivi sono la riabilitazione e la disintossicazione, è concordato tra il gruppo socio-sanitario del centro e l'interessato, sentiti il medico di base dello stesso e il SERT, con l'esclusione di qualsiasi forma di terapia obbligatoria. Nell'ambito del piano sono previsti, oltre al trattamento farmacologico, interventi di sostegno di carattere psicologico, familiare e sociale.
      2. Il piano deve altresì prevedere incontri periodici tra l'interessato e il gruppo socio-sanitario, al fine di verificare

 

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l'andamento della terapia e di concordare eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 5.
(Modalità del trattamento farmacologico).

      1. All'interno del centro possono essere somministrati eroina, metadone o morfina, secondo programmi concordati con il responsabile del gruppo socio-sanitario. La somministrazione e l'assunzione devono avvenire all'interno dei locali del centro e sotto controllo medico. Del programma devono essere informati il SERT competente e il medico di base di chi accede alla sperimentazione.
      2. Il programma concordato ai sensi del comma 1 deve prevedere:

          a) il tipo di sostanza da somministrare;

          b) la quantità, la frequenza e le modalità della somministrazione;

          c) la durata del programma.

      3. La somministrazione, per via iniettiva, delle sostanze previste dal programma è consentita a condizione che sia verificata periodicamente, secondo scadenze concordate con il responsabile del gruppo socio-sanitario e con l'interessato.
      4. Al tossicodipendente in crisi di astinenza possono essere comunque somministrati eroina, morfina o metadone in quantità adeguata al quadro clinico e indipendentemente dai criteri stabiliti nel programma concordato ai sensi del comma 2.

Art. 6.
(Piano di sostegno individuale)

      1. Il piano di trattamento di cui all'articolo 4 è affiancato da un piano di sostegno individuale, volto a garantire un supporto globale alla persona che accede ai centri e comprendente misure di carattere

 

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assistenziale e sociale nonché interventi di carattere psicologico e psicoterapeutico.

Art. 7.
(Verifiche periodiche).

      1. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 4, comma 2, devono accertare l'evoluzione delle condizioni di salute e del consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope del soggetto sottoposto al trattamento, nonché la modifica delle modalità del consumo. Nel corso dei colloqui devono essere analizzati, in particolare, il comportamento sociale, la condizione lavorativa e l'atteggiamento di fronte al rischio di infezione da HIV, al fine di favorire l'orientamento del soggetto verso attività socialmente utili e di allontanarlo da ambienti legati alla criminalità.

Art. 8.
(Anonimato e tutela del segreto professionale).

      1. Ad ogni soggetto sottoposto al trattamento presso i centri è rilasciato un libretto sanitario personale sul quale deve essere apposta una fotografia in formato tessera. A richiesta dell'interessato, sul libretto sanitario possono non essere indicati i dati anagrafici, al fine di tutelarne l'anonimato.
      2. Il contenuto del libretto sanitario, nel quale devono essere registrate la data di inizio del trattamento e le date degli incontri con il gruppo socio-sanitario del centro, è coperto dal segreto professionale.
      3. I responsabili dei centri e tutti i membri del gruppo socio-sanitario non possono essere obbligati a deporre, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, su quanto appreso in relazione alla propria professione; agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono, in quanto applicabili, le garanzie stabilite per il difensore dall'articolo 103 del medesimo codice.

 

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Art. 9.
(Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

      «6-bis. Le pene previste dal comma 1 sono aumentate fino alla metà per chi offre o pone in vendita illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno o in prossimità dei centri di sperimentazione istituiti nell'ambito dei servizi pubblici per le tossicodipendenze ovvero offre le medesime a soggetti sottoposti al trattamento presso gli stessi centri».

Art. 10.
(Unità di strada)

      1. Presso ogni centro è istituita almeno una unità di strada, avente come obiettivo principale la riduzione della diffusione dell'infezione da HIV e delle patologie correlate all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso la modifica dei comportamenti a rischio.
      2. Compito delle unità di strada è stabilire una relazione costruttiva con i tossicodipendenti che non sono in contatto con i SERT o con associazioni, cooperative e organismi comunque denominati operanti nel settore del privato sociale, avvicinandoli nel loro ambiente quotidiano. Tale compito può essere svolto anche attraverso la distribuzione di materiale informativo e di strumenti di profilassi utili a limitare la diffusione delle patologie di cui al comma 1. Le unità di strada operano anche nei confronti dei soggetti che non manifestino una dichiarata intenzione di disintossicarsi.

 

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      3. L'organizzazione e il funzionamento delle unità di strada sono disciplinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.
(Efficacia delle norme e Commissione parlamentare di controllo).

      1. Le norme di cui alla presente legge rimangono in vigore per la durata di tre anni dall'istituzione dei centri.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione parlamentare, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, con il compito di controllare l'applicazione della medesima legge e di verificare con cadenza periodica i risultati dei centri e delle unità di strada.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.